Art. 2.
(Ricorso amministrativo e giurisdizionale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «2. Contro le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 18

 

Pag. 5

novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefìci previsti dalla legge medesima, è ammesso senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze».

      2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi amministrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 116 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni».